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Iuc

Imposta unica comunale (Imu - Tari - Tasi)

L’Imposta Unica Comunale - IUC - è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell’IMU, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Per la TARI, i Comuni potranno, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, rimodulare la tassa e introdurre agevolazioni a favore dei contribuenti che versano in particolari condizioni di disagio economico. Le amministrazioni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico avranno, inoltre, la facoltà di applicare una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della TARI.

La TASI, invece, sostituisce la componente della TARES relativa ai servizi indivisibili. Con la TASI vengono ampliate la potestà regolamentare  e l'autonomia tributaria dei comuni. La TASI graverà sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti ad eccezione dei terreni agricoli non ricompresi nel presupposto impositivo. Inoltre, presenterà la stessa base imponibile dell’IMU con  l’aliquota di base pari all’1 per mille. Analogamente a quanto previsto per la componente TARI, viene concessa ai Comuni la possibilità di introdurre agevolazioni (fino all’esenzione) a favore dei contribuenti meno abbienti.

Come si calcola IUC 2017 (IMU TASI TARI)

IMU

Base imponibile
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
• 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
• 80 per uffici, banche, assicurazioni
• 65 per opifici, alberghi
• 55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
• fabbricati di interesse storico o artistico
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Aliquote
Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono
• aumentare fino al1 0,6 per mille
• diminuire sino al 4,6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)
- Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono
• aumentare fino al 6 per mille
• diminuire fino al 2 per mille
- Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell'imposta dovuta
Immobili locati
Possibilità di ridurre l'aliquota al 4 per mille;
dall'1.1.2016, l'lmu è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98:
a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
c) contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.

TASI

Base imponibile
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
• 160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
• 140 per laboratori e locali senza fine di lucro
• 80 per uffici, banche, assicurazioni
• 65 per opifici, alberghi
• 55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
• fabbricati di interesse storico o artistico
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

Aliquote
Aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all'azzeramento

Dal1'1.1.2016 la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari “destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”, vale a dire: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9)

l Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili.

Anche per il 2017 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori a quelle applicabili nel 2015.
Per l'anno 2017 (come per il 2016), limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono “mantenere” – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1, legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Vi è quindi la possibilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte dei Comuni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobili soggetti dal 2016 alla Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; altri immobili..

L'occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo.
Nel caso in cui il detentore utilizzi l’unità immobiliare quale abitazione principale, il “possessore” versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015 ovvero - in caso di mancato invio della delibera alle Finanze entro il 10 settembre 2014 e nel caso di mancata fissazione della percentuale - nella misura del 90%

Immobili locati
dall'1.1.2016, la Tasi è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98: a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; c) contratti transitori (di durata fino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.


IMU-TASI

La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per il 2017 il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) alle condizioni di cui alla tabella precedente.

TARI

La tariffa “di riferimento” deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sulla base della tariffa di riferimento, il Comune individua il costo complessivo del servizio e determina la tariffa, che è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti) e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Fonte: Movicond